Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1059, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visto, per la Toscana, il contratto collettivo 2 aprile 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra le Unioni Agricoltori, le Federazioni Coltivatori Diretti e le Federazioni Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, le Federazioni Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, le Unioni italiane del Lavoro, delle province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, e tra le Unioni Agricoltori, le Federazioni Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L. - Terra, delle suddette province;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la Toscana, il contratto collettivo 2 aprile 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole della Toscana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - STILLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 8. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;980#art-1