Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria mineraria;
Visti, per la provincia di Avellino:
- l'accordo collettivo integrativo 21 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Irpina degli Industriali e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 27 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Irpina degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Bergamo:
- il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1954, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Visti, per la provincia di Forlì:
- il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1951, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Provinciale Sindacale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1954, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 27 luglio 1951;
Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 17 luglio 1951, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Minatori - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 12 luglio 1955, stipulato tra la Sezione Mineraria dell'Unione Industriali Valtellinesi e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 5 della provincia di Avellino, in data 22 aprile 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 9 della provincia di Forlì, in data 27 agosto 1960, n. 12 della provincia di Grosseto, in data 22 marzo 1961, n. 2 della provincia di Sondrio, in data 16 maggio 1960, dei contratti e degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai addetti all'industria minineraria:
- per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 21 ottobre 1954, l'accordo collettivo 27 ottobre 1954;
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1954;
- per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1951, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1954;
- per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 17 luglio 1951 - per la provincia di Sondrio l'accordo collettivo integrativo 12 luglio 1955;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili avi confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie delle province di Avellino, Bergamo, Forlì e Sondrio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 58. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;979#art-1