Art. 1

In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari; Visti, per la provincia di Verona; - l'accordo collettivo 1 agosto 1959, relativo al personale operaio femminile dipendente da aziende esercenti il commercio e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Liberi Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 15 giugno 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo aggiuntivo 1 settembre 1959, stipulato tra le stesse parti di cui al citato accordo 1 agosto 1959; Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 29 dicembre 1956, relativo al personale femminile avventizio e stagionale addetto alla lavorazione di frutta e verdura, dipendente dalle aziende commerciali, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; cui ha aderito, in data 14 luglio 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Verona, in data 16 maggio 1960, n. 2 della provincia, di Pisa, in data 29 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 1 agosto 1959, relativo al personale operaio femminile dipendente da aziende esercenti il commercio e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, e l'accordo collettivo aggiuntivo 1 settembre 1959; - per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 29 dicembre 1956, relativo al personale femminile avventizio e stagionale addetto alla lavorazione di frutta e verdura, dipendente dalle aziende commerciali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici dipendenti dalle imprese esercenti il commercio e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli delle province di Verona e Pisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 57. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;977#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici dipendenti dalle imprese esercenti il commercio e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli delle province di Verona e Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo