Art. 1

In vigore dal 12 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 17 maggio 1956, integrativo del capitolato provinciale di mezzadria 31 agosto 1939, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Piccoli Proprietari Conduttori e la Federazione italiana Mezzadri - C.I.S.L. -, la Confederterra - C.G.I.L. -, la U.I.L. - Sezione Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 17 maggio 1956, integrativo del capitolato provinciale di mezzadria 31 agosto 1939, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Asti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962. Atti del Governo, registro n. 153. foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;954#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Asti. — Testo vigente | Portale Normativo