Art. 1
In vigore dal 12 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1961, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Forlì:
- il patto collettivo 31 ottobre 1953, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 14 dicembre 1958, per la liquidazione dei conti di fine anno dei salariati fissi, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli e l'U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra;
- l'accordo collettivo 31 ottobre 1956, per gli addetti ai lavori di semina dei cereali, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Associazioni Circondariali dei Produttori Agricoli la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federterra Provinciale, l'U.I.L.- Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;
- l'accordo collettivo 28 settembre 1959, per gli addetti ai lavori di vendemmia, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federterra Provinciale, l'U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;
- il contratto collettivo 1 giugno 1960, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli, la, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia, di Forlì, n. 14: in data 19 novembre 1960, n. 20 in data 2 dicembre 1960, n. 26 in data 27 febbraio 1961, e n. 32 in data 31 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Forlì:
- il patto collettivo 31 ottobre 1953, e l'accordo collettivo 14 dicembre 1958, relativi ai salariati fissi;
- l'accordo collettivo 31 ottobre 1956, relativo agli addetti ai lavori di semina dei cereali;
- l'accordo collettivo 28 settembre 1959, relativo agli addetti ai lavori di vendemmia;
- il contratto collettivo 1 giugno 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto, del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel patto, nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Forlì.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;953#art-1