Art. 1

In vigore dal 12 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 17 novembre 1958, contenente norme interpretative id esecutive dell'art. 36 del patto provinciale di mezzadria, relativo all'irrigazione, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -,la Federmezzadri - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, e in data 22 novembre 1958, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia, di Perugia, in data 5 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 17 novembre 1958, contenente norme interpretative ed esecutive dell'art. 36 del patto provinciale di mezzadria, relativo alla irrigazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Perugia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta. ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 15. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;950#art-1

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