Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visti, per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni nei settori delle industrie alimentari e calzaturiere e all'assegnazione di una cifra ad personam agli impiegati delle aziende industriali, stipulato tra la Confederazione Generale della Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 1 marzo 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai nei settori delle industrie alimentari e delle calzature, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo alla determinazione della quota ad personam agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo pari data;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 31, della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni nei settori delle industrie alimentari e calzaturiere e all'assegnazione di una cifra ad personam agli impiegati delle aziende industriali;
- l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo al conglobamente delle retribuzioni degli operai nei settori delle industrie alimentari e delle calzature;
- l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo alla determinazione della quota ad personam agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale del conglobamento e del riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali e gli operai dipendenti dalle imprese alimentari e calzaturiere della provincia di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 25. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;944#art-1