Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'Art. 57, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, sulla scala mobile dei salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Ferrara:
l'accordo collettivo 8 luglio 1954, per i lavoratori addetti alla monda e trapianto del riso, al taglio e alla condizionatura del risone, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, l'U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra, al quale ha aderito, in data 25 settembre 1958, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 14 ottobre 1954, per gli addetti alle operazioni di taglio, legatura, svallamento, trebbiatura ed essiccazione del risone, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale;
il contratto collettive 16 luglio 1958, per i lavoratori addetti ai mezzi meccanici per la trebbiatura del grano, avena, segale, orzo, e riso, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Lega Provinciale Motoaratori, l'Unione Provinciale italiana Lavoratori - Settore Terra, l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - Settore Terra, la Sezione Maestranze Specializzate, al quale ha aderito in data 20 luglio 1958, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
il contratto collettivo 16 luglio 1958, per i lavoratori addetti alla motoaratura ed attività minori, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Lega Provinciale Motoaratori, l'Unione Provinciale italiana Lavoratori - Settore Terra, l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - Settore Terra; al quale ha aderito, in data 20 luglio 1958, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Ferrara, in data 13 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Ferrara:
l'accordo collettivo 8 luglio 1954, relativo ai lavoratori addetti alla inonda e trapianto del riso, al taglio e alla condizionatura del risone;
l'accordo collettivo 14 ottobre 1954, relativo agli addetti alle operazioni di taglio, legatura, svallamento, trebbiatura ed essiccazione del risone;
il contratto collettivo 16 luglio 1958, relativo ai lavoratori addetti ai mezzi meccanici per la trebbiatura del grano, avena, segale, orzo e riso;
il contratto collettivo 16 luglio 1958, relativo ai lavoratori addetti alla motoaratura ed attività minori, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma addetti alla monda e trapianto del riso, al taglio, condizionatura, legatura, svallamento ed essiccazione del risone, alla trebbiatura, motoaratura ed attività minori nella provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;943#art-1