Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1057, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon ed altre fibre, fibre, per conto proprio e per conto terzi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria, della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto proprio e per conto terzi;
Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la tintoria, la stampa, la apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi, stipulato tra l'Unione Industriali di Como e la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Como, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la tintoria, la stampa, l'apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la tintoria, la stampa, l'apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi, della provincia di Como.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 21. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;941#art-1