Art. 1

In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione. Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1967, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di, Milano: l'accordo collettivo 28 dicembre 1955, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacia - C.G.I.L. - il Sindacato Addetti al Commercio - C.I.S.L; l'accordo collettivo 16 maggio 1955, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 dicembre 1955; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Milano in data 3 ottobre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne la accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, per la provincia di Milano, gli accordi collettivi 28 dicembre 1955 e 16 maggio 1955, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di Osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 19. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;940#art-1

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