Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 37, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire termini di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per il territorio di Trieste:
- l'accordo collettivo 11 gennaio 1960, per l'estensione alle aziende artigiane dei muratori ed affini del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per i lavoratori addetti alle imprese edili ed affini;
- l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane dei muratori ed affini stipulati tra il Sindacato Artigiani Muratori e il Sindacato Edili della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno Edili ed Affini;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 di Trieste, in data 14 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla, proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale sono stati stipulati, per il Territorio di Trieste, l'accordo collettivo 11 gennaio 1960, relativo all'estensione alle aziende artigiane dei muratori ed affini del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per l'industria edile, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane dei muratori ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi collettivi di cui al primo comma. dipendenti dalle imprese artigiane dei muratori ed affini del Territorio di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 37. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;939#art-1