Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati;
Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 14 aprile 1958, stipulato tra la Sede Provinciale dell'Associazione Nazionale degli Istituiti di Cura Privati e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -; e in pari data, tra la Sede Provinciale dell'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura. - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959, stipulato tra la Sede Provinciale dell'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti da Case di Cura - C.I.S.L. -; il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Istituti di Cura Privati - U.I.L. -; e, in pari data, tra la Sede Provinciale dell'Associazione Nazionale Istituti di Cura Privati e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 12 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale sono stati stipulati relativamente ai dipendenti degli Istituti di cura privati:
per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 14 aprile 1958;
per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle province di Firenze e Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 39. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;938#art-1