Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora e affini;
Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo interativo 24 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Biellese Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Vercelli, in data 30 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e per signora e affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative, di quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e per signora, affini, della zona di Biella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;937#art-1