Art. 1

In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo 6 luglio 1955, e relativi allegati, per il trattamento economico del personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A., il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A.; Visto l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'applicazione al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A.; Visto l'accordo collettivo 12 ottobre 1956, per l'applicazione dell'art. 17 del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 ai personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A., il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A. - C.I.S.L. -; Visti gli accordi collettivi 24 giugno 1958 e 18 giugno 1960, per le successive applicazioni dell'art. 17 del citato contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 al personale dipendente dalle agenzie generali dello Istituto Nazionale Assicurazioni, stipulati tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 174 in data 26 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati relativamente al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni; l'accordo collettivo 6 luglio 1955, per il trattamento economico; l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1951 relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera gli accordi collettivi 12 ottobre 1956, 24 giugno 1958 e 18 giugno 1960, per l'applicazione dell'art. 17 del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 27. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;935#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni. — Testo vigente | Portale Normativo