Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;
Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 11 novembre 1959, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia, di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 11 novembre 1959, relativo all'aumento delle tariffe di quintalato per i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della, provincia di Bergamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 40. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;933#art-1