Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 27 luglio 1960, relativo alla estensione del contratto collettivo 21 aprile 1960, per i lavoratori addetti al trasporto ed alla distribuzione dagli idrocarburi dipendenti dalla Società Nazionale Metanodotti, ai lavoratori dipendenti da tutte le aziende del gruppo E.N.I, esercenti il trasporto e la distribuzione, compresa la compressione, degli idrocarburi, esclusi gli addetti alla navigazione marittima in quanto soggetti a regolamentazione speciale, stipulato tra l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale e il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L., il Sindacato italiano lavoratori del Petrolio - C.G.I.L., l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -; ed, in pari data, tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende Petrol-chimiche e Collegate a Partecipazione Statale e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -;
Visto il contratto collettivo 21 aprile 1960, e relative tabelle, per i lavoratori addetti al trasporto ed alla distribuzione degli idrocarburi, dipendenti dalla Società Nazionale Metanodotti, richiamato dal predetto accordo collettivo 27 luglio 1960 ed allo stesso allegato;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 211 in data 15 novembre 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 27 luglio 1960, relativo all'estensione del contratto collettivo 21 aprile 1960, per i lavoratori addetti al trasporto e distribuzione degli idrocarburi dipendenti dalla Società Nazionale Metanodotti, ai lavoratori dipendenti da tutte le aziende del gruppo E.N.I. esercenti il trasporto e la distribuzione, compresa la compressione, degli idrocarburi, esclusi gli addetti alla navigazione marittima in quanto soggetti a regolamentazione speciale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole del contratto collettivo 21 aprile 1960, richiamato dall'accordo 27 luglio 1960 ed allo stesso allegate.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo E.N.I. esercenti la compressione, il trasporto e la distribuzione degli idrocarburi a mezzo condotte, esclusi gli addetti alla navigazione marittima in quanto soggetti a regolamentazione speciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 34 - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;919#art-1