Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo 2 settembre 1957, e relativo allegato, per la estensione alle aziende tipografiche artigiane del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1957, stipulato tra il Gruppo Artigiani Tipografi ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Poligrafici della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Grafici della Nuova Camera Confederale dal Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 del territorio di Trieste, in data 15 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo 2 settembre 1957, relativo all'estensione alle aziende tipografiche artigiane del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1957 per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese tipografiche artigiane del territorio di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 51. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;918#art-1