Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 1 giugno 1960, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 la provincia di Varese, in data 4 settembre 1961, l'accordo sopra indicato, depositato presso, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese l'accordo collettivo 1 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono, inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature con qualsiasi materia prima fabbricati della provincia di Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei, decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 47 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;916#art-1