Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1905, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1954, sulla scala mobile delle retribuzioni per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;
Visti, per la provincia di Siena:
- l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, per l'applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;
- l'accordo collettivo 18 maggio 1960, per la determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;
- il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960;
- l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole 4 Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Siena:
- l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, relativo alla, applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;
- l'accordo collettivo 18 maggio 1960, relativo alla determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;
- il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali;
- l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo al trattamento economico degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 36. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;914#art-1