Art. 1

In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1905, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1954, sulla scala mobile delle retribuzioni per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; Visti, per la provincia di Siena: - l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, per l'applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali; - l'accordo collettivo 18 maggio 1960, per la determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali; - il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960; - l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960; tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole 4 Forestali; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Siena: - l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, relativo alla, applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali; - l'accordo collettivo 18 maggio 1960, relativo alla determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali; - il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali; - l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo al trattamento economico degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;914#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo