Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Novara:
- il contratto collettivo 9 febbraio 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Liberterra.
- F.I.S.B.A. -, la Uil-Terra - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 20 giugno 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che nel ha accertato l'autenticità:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Novara il contratto collettivo 9 febbraio 1960 e l'accordo collettivo 20 giugno 1960, relativi ai garzoni di campagna sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i garzoni di campagna dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Novara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 38. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;913#art-1