Art. 1
In vigore dal 25 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo 10 gennaio 1951, concernente le modalità per la determinazione della misura e per l'applicazione della scala mobile al trattamento economico degli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Autonoma Bancari, la Federazione italiana Bancari, l'Unione italiana Bancari, l'Associazione Sindacale dei Dipendenti dalle Casse di Risparmio delle Province Lombarde;
Vista la Convenzione collettiva 14 ottobre 1953, recante modifiche ed aggiunte al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da, Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra la Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattoriali, Assicuratori, l'Unione italiana Bancari;
Visto l'accordo collettivo 14 ottobre 1953, e relative tabelle, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra le medesime parti di cui alla predetta convenzione collettiva di pari data;
Vista la convenzione collettiva 10 maggio 1954, modificativa dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito Esattoriali Assicuratori, il Sindacato Autonomo Bancari italiani di Trieste, l'Unione italiana Bancari;
Visto l'accordo collettivo 10 giugno 1954, per la proroga con modifiche dell'accordo 10 gennaio 1951 sulla scala mobile del trattamento economico per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria, il personale subalterno, gli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra le medesime parti di cui alla predetta convenzione collettiva 10 maggio 1954;
Visto l'accordo collettivo 29 ottobre 1954, concernente l'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico e l'istituzione della scala mobile sugli assegni familiari per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra le medesime parti di cui alla predetta convenzione collettiva 10 giugno 1954;
Visto l'accordo collettivo 27 luglio 1956, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, il Sindacato Autonomo Bancari italiani di Trieste, l'Unione italiana Bancari; ed in pari data, tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito;
Visto l'accordo collettivo 7 novembre 1956, e relative tabelle, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito;
Visto l'accordo collettivo 4 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; stipulato tra la Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito Esattorie e Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani di Trieste, la Unione italiana Bancari;
Visto l'accordo collettivo 7 giugno 1960, per la revisione delle misure della indennità di rischio per il personale con mansioni di cassa (impiegati e subalterni) dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto accordo collettivo 4 luglio 1959;
Vista la convenzione collettiva 13 giugno 1960, per la modifica degli articoli 14 e 55 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra la Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito Esattorie Assicurazioni, la Unione italiana Bancari;
Visto l'accordo collettivo 30 luglio 1960, per la revisione del trattamento economico del personale femminile dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Autononia Bancari italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio italiane, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito Esattorie Assicurazioni, il sindacato Autonomo Bancari italiani di Trieste, l'Unione italiana Bancari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 192 in data 12 agosto 1961, degli accordi e delle convenzioni sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, al personale subalterno, agli operai, guardie notturne e personale di fatica dipendenti dalle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, gli accordi e le convenzioni sottoelencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e delle convenzioni medesime, annessi al presente decreto:
accordo collettivo 10 gennaio 1951, concernente le modalità per la determinazione della misura e per La applicazione della scala mobile al trattamento economico;
convenzione collettiva 14 ottobre 1953, recante modifiche ed aggiunte al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941;
accordo collettivo 14 ottobre 1953, per la revisione del trattamento economico;
convenzione collettiva 10 maggio 1954, modificativa dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941;
accordo collettivo 10 giugno 1954, per la proroga con modifiche dell'accordo 10 gennaio 1951 sulla scala mobile del trattamento economico;
accordo collettivo 29 ottobre 1954, concernente la abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico e l'istituzione della scala mobile sugli assegni familiari;
accordo collettivo 27 luglio 1956, per la revisione dei trattamento economico;
accordo collettivo 7 novembre 1956, per la revisione del trattamento economico;
accordo collettivo 4 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico;
accordo collettivo 7 giugno 1960, per la revisione delle misure dell'indennità di rischio per il personale con mansioni di cassa (impiegati e subalterni);
convenzione collettiva 13 giugno 1960, per la modifica degli articoli 14 e 55 della predetta convenzione collettiva 14 ottobre 1953;
accordo collettivo 30 luglio 1960, per la revisione del trattamento economico del personale femminile.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, il personale subalterno, gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica, dipendenti dalle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 32. - VILLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 dicembre 1969, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1969, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;912#art-1