Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Addetti Aziende Commerciali ed Affini - U.I.L. -, ed, in pari data, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Verona, in data 8 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Verona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 49. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;911#art-1