Art. 1
In vigore dal 10 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; x Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo 10 aprile 1959, e relativa tabella, per i lavoratori addetti alla fabbricazione delle ceste di vimini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno e Affini;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Pistoia, lo accordo collettivo 10 aprile 1959, relativo ai lavoratori addetti alla fabbricazione delle ceste di vimini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione delle ceste di vimini della provincia di Pistoia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;910#art-1