Art. 1
In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge I ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945, per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del Nord;
Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, concernente l'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del predetto concordato 6 dicembre 1945, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Bolzano, in data 21 dicembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato (presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, relativo all'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
Le norme così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 44. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;902#art-1