Art. 1

In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 ottobre 1959, relativo agli addetti ai frantoi oleari industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 55. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;901#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria. — Testo vigente | Portale Normativo