Art. 1

In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 196, n. 1927, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali; Visto, per la città di Roma, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici, stipulato tra l'Associazione dei Distributori di Giornali e Riviste e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, dell'abccordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Roma, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della città di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 55 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;900#art-1

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