Art. 1
In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega Governo 2 emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1959, e relativi allegati, per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti;
Visto il concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;
Visti, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 3 settembre 1947, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Sezione Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica (Settore Vetro Bianco); l'accordo collettivo integrativo 11 ottobre 1950, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Vetro, il Sindacato Provinciale Vetro - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Napoli, in data 22 marzo 1960, degli accordi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che che ha accertato l'autenticità Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 3 settembre 1947 e 11 ottobre 1950, relativi ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria, del vetro bianco della provincia di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Detti norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del vetro bianco della provincia di Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1902
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 53. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;899#art-1