Art. 1
In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, sulla scala mobile dei salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale 1 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 1 febbraio 1956, per i lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti; motoristi e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - Settore Terra -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Venezia, in data 30 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale e stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 1 febbraio 1956, relativo ai lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti, motoristi e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori nella provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 56. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;896#art-1