Art. 1
In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visti, per la provincia di Lecce:
- il contratto collettivo integrativo 27 novembre 1950, e relativo verbale aggiuntivo, per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato tra il Sindacato Proprietari ed Affittuari Conduttori, il Sindacato Proprietari con Beni Affittati e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole, Forestali ed Industriali;
- il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra il Sindacato Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato degli Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato dei Proprietari Concernenti a Colonia e Forme Associative Varie, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati e l'Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali e Concessionarie Tabacchi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Lecce:
- il contratto collettivo integrativo 27 novembre 1950, relativo ai dirigenti di aziende agricole e forestali;
- il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959 relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi d aziende agricole e forestali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi a 4 presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Lecce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANi - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 50. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;895#art-1