Art. 1
In vigore dal 9 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo 20 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende esercenti la, trebbiatura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 9 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura a macchina dei cereali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Provinciale Trebbiatori -, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 27 giugno 1959, per gli operai addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Lavoratori della Terra, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 3 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Macchine Agricole e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 3 luglio 1959, per i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -,la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;
Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 14 giugno 1960, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali, stipulato tra l'Unione degli Industriali la Sezione Trebbiatori e Motoaratori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 30 giugno 1954, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato fra il Sindacato Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, per i lavoratori addetti alla motoaratura, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Unione e l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori di Forlì, Cesena e Rimini, la Federazione Provinciale Cooperative Agricole e la Camera Confederale del Lavoro di Forni e Rimini, la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Liberi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, n. 10 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, n. 3 della provincia di Siena, in data 1 settembre 1960, n. 1 della provincia di Siracusa, in data 9 aprile 1950, n. 7 della provincia di Teramo, in data 19 aprile 1961, n. 6 della provincia di Terni, in data 8 luglio 1960, numero 15 della provincia di Forlì, in data 19 novembre 1960, dei contratti e degli accordi sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenze sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivi 20 giugno 1958, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti la trebbiatura per conto terzi;
- per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 9 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura a macchina dei cereali;
- per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 27 giugno 1959, relativo agli operai addetti alla trebbitura;
- per la provincia di Siena, l'accordo collettivo luglio 1959, relativo agli addetti alla trebbiatura;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 3 luglio 1959, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 14 giugno 1960, relativo agli addetti alla trebbiatura dei cereali;
- per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 30 giugno 1954, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relativo ai lavoratori addetti alla motoaratura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle province di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo e Terni ed alla motoaratura della provincia di Forlì.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 40. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;892#art-1