Art. 1
In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo aziendale 18 gennaio 1956, e relative tabelle, per il personale operaio dipendente dalla Società Aerostatica, addetto alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini, stipulato tra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale Provinciale del lavoro di Roma. - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale di Roma - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale di Roma - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Roma, in data 15 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per Id quale è stato stipulato il contratto collettivo aziendale 18 gennaio 1956, relativo al personale operaio dipendente dalla Società Aerostatica, addetto alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalla Società Aerostatica addetti alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 Luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 42. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;881#art-1