Art. 1
In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge I ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 25 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Farmacie e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -;
Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 9 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Dipendenti non laureati da Farmacie - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 novembre 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Chimico Farmaceutica Trevigiana e il sindacato Provinciale Dipendenti non laureati da Farmacie - C.I.S. L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Gorizia, in data 24 ottobre 1960, n. 4 della provincia di Padova, in data. 30 gennaio 1961, n. 8 della provincia di Treviso, in data 5 luglio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:
per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 25 febbraio 1958;
per la provincia di Padova, il contratto collettivo 9 febbraio 1959;
per la provincia di Treviso, il contratto collettivo I novembre 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti delle farmacie delle province di Gorizia, Padova, Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 43. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;880#art-1