Art. 1

In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge I ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 25 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Farmacie e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -; Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 9 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Dipendenti non laureati da Farmacie - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 novembre 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Chimico Farmaceutica Trevigiana e il sindacato Provinciale Dipendenti non laureati da Farmacie - C.I.S. L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Gorizia, in data 24 ottobre 1960, n. 4 della provincia di Padova, in data. 30 gennaio 1961, n. 8 della provincia di Treviso, in data 5 luglio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie: per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 25 febbraio 1958; per la provincia di Padova, il contratto collettivo 9 febbraio 1959; per la provincia di Treviso, il contratto collettivo I novembre 1957; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti delle farmacie delle province di Gorizia, Padova, Treviso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 43. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;880#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Gorizia, Padova e Treviso. — Testo vigente | Portale Normativo