Art. 1
In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile, 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 25 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Chieti:
il contratto collettivo 14 giugno 1951, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-Terra, la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale;
l'accordo collettivo 17 febbraio 1953, e relativa tabella, per l'applicazione della scala mobile per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale, la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L.;
Visti, per la provincia di Enna:
il contratto collettivo 6 marzo 1958, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale, la U.I.L. - Terra Provinciale, il Sindacato Provinciale Braccianti Agricoli Avventizi - C.S.I.L. -;
il contratto collettivo integrativo 24 giugno 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la F.I.S.B.A. - C.I.S.L., la U.I.L. - Terra, la C.I.S..N.A.L. - Terra;
Visti, per la provincia di Varese:
il contratto collettivo 18 dicembre 1953, per i salariati agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Federterra della Camera Confederale del Lavoro;
il contratto collettivo 18 dicembre 1953, per i braccianti fissi e avventizi, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto 18 dicembre 1953 che precede;
l'accordo collettivo 1 giugno 1955, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Liberterra dell'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Federterra della Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Chieti, in data 15 settembre 1961, n. 3 della provincia di Enna, in data 30 giugno 1961, nn. 4, 5 e 12 della provincia di Varese, rispettivamente in data 4 e 7 settembre 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 14 giugno 1951, relativo ai braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 17 febbraio 1953, per l'applicazione della scala mobile ai braccianti agricoli;
per la provincia di Enna, il contratto collettivo 6 marzo 1958, relativo ai braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo integrativo 24 giugno 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura;
per la provincia di Varese, il contratto collettivo 18 dicembre 1953, relativo ai salariati agricoli, il contratto collettivo 18 dicembre 1953, relativo ai braccianti fissi e avventizi, l'accordo collettivo 1 giugno 1955, relativo ai lavoratori agricoli;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Chieti, Enna e Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 44. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;879#art-1