Art. 1

In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nello art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratti che precedono; Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi - Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 e il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958 per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visti, per la provincia di Varese: - il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1953, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Associazioni dei Commercianti - Sindacato Pubblici Esercizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio, la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, la Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo integrativo 18 giugno 1953, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo integrativo 9 luglio 1953; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 e n. 14 della provincia di Varese, in data 6 settembre e 7 settembre 1961 dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Varese: - il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1953, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari; - il contratto collettivo integrativo 18 giugno 1953, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticcerie e confetteria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nei contratti collettivi di cui al primo comma, della Provincia di Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;878#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese di ristoranti, trattorie ed esercizi similari e di caffe', bars, birrerie, bottiglierie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi della provincia di Varese. — Testo vigente | Portale Normativo