Art. 1
In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e, normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1930, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1958, per la scala mobile dei salari agricoli;
Visto, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 27 marzo 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Viterbo, in data 6 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali u stato stipulato, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 27 marzo 1960, relativo ai salariati agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati agricoli della provincia di Viterbo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella l'accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;877#art-1