Art. 1
In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;
Visti, per la provincia di Bergamo:
il contratto collettivo integrativo 25 novembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; il contratto collettivo integrativo 26 febbraio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Macellai l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana dei Lavoro;
Visti per la provincia di Brescia:
il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra, l'Associazione Commercianti e l'Unione Provinciale Sindacale - Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio -, la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio -, l'Unione italiana del Lavoro - Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio - l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959;
Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 16 luglio 1959, stipulato tra l'Unione delle Associazioni Commercianti e le Camere Confederali del Lavoro di Como e di Lecco, le Federazioni Provinciali Sindacati Addetti ai Commercio ed Affini di Cono e di Lecco - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958, stipulato tra la Associazione Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra, l'Unione Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L., l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Provinciale sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, e, in pari data, tra l'Associazione Commercianti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 28 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, la Camera Confederale del Lavoro e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1958, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 22 aprile 1960, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 10 della provincia di Brescia, in data 7 giugno 1960, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 1 della provincia di Cremona, in data 19 aprile 1960, n. 2 della provincia di Mantova, in data 12 maggio 1960, n. 5 della provincia di Pavia, in data 27 agosto 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 2 della provincia di Varese, in data 15 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla, proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Articolo unico.
Decreta:
I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 25 novembre 1958 e il contratto collettivo integrativo 24 febbraio 1959;
- per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959 e l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;
- per la provincia di Conio, il contratto collettivo integrativo 16 luglio 1959;
- per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958;
- per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1959;
- per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1958;
- per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 28 gennaio 1959;
- per la provincia, di Varese, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, per le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 81. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;876#art-1