Art. 1

In vigore dal 8 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla compatabilità della, indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali; Visti, per la provincia di Torino, per i dipendenti dalle aziende di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari: l'accordo collettivo 18 agosto 1947 sull'indennità di mensa, stipulato tra l'Associazione Provinciale Aziende Trasporti ed Esercenti Servizi Ausiliari del Traffico e dei Trasporti Complementari, l'Associazione Piemontese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari, al quale ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; l'accordo collettivo 24 aprile 1950 sull'indennità di mensa, stipulato tra l'Associazione Piemontese Spedizionieri, Autotrasportatori, Corrieri ed Ippotrasportatori e il Libero Sindacato Trasporti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 agosto 1947 e l'accordo collettivo 24 aprile 1950 sull'indennità di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di trasporti esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionali della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 93. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;874#art-1

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Art. 1 Norme sull'indennita' di mensa per i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo