Art. 1
In vigore dal 7 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Bolzano:
l'accordo collettivo integrativo 29 gennaio 1955, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -;
l'accordo collettivo integrativo 2 gennaio 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale dei sindacati Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Lavoratori U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 e 21 della provincia di Bolzano, in data 6 ottobre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 29 gennaio 1955 e l'accordo collettivo integrativo 2 gennaio 1957, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 37. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;866#art-1