Art. 1
In vigore dal 7 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;
Visti per la provincia di Cremona:
- l'accordo collettivo 3 aprile 1953, per la corresponsione di un premio di produzione e collaborazione ai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
- l'accordo collettivo 11 maggio 1954, per l'applicazione delle maggiorazioni del lavoro notturno ai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
- l'accordo collettivo 29 marzo 1958, per l'estensione del C.C.N. 9 dicembre 1957 e proroga con modifiche degli accordi 3 aprile 1953 e 11 maggio 1954, per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, tutti stipulati tra l'Unione Latterie Sociali Aziendali e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Visti, per la provincia di Belluno:
- il contratto collettivo 27 giugno 1950, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Cooperative, la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative Latterie e Mutue e il Libero Sindacato Provinciale Casari - C.I.S.L. - la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 23 aprile 1953, interpretativo del contratto collettivo 27 giugno 1950, per i dipendenti delle latterie sociali cooperative, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative, la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- il contratto collettivo 11 settembre 1953, per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 23 aprile 1953;
- l'accordo collettivo 21 ottobre 1954, relativo al conglobamento e riassetto retributivo per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato, tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e il Libero Sindacato Provinciale Casari - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 10 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e l'Associazione Sindacale Tecnici Caseari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Cremona, in data 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Belluno, in data 26 maggio 1960, n. 16 della provincia di Treviso, in data 10 ottobre 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative:
- per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 3 aprile 1953. l'accordo collettivo 11 maggio 1954, lo accordo collettivo 29 marzo 1958;
- per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 27 giugno 1950, l'accordo collettivo 23 aprile 1953, il contratto collettivo 11 settembre 1953, l'accordo collettivo 21 ottobre 1954;
- per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 10 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative delle province di Cremona, Belluno, Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;864#art-1