Art. 1

In vigore dal 14 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.C.A. -,il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - U.I.L. - F.E.N.E.A. -; e tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili Affini - F.I.L.E.A. -, la F.E.N.E.A. Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Modena: - l'accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili e la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Sindacato Provinciale, la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -; - l'atto costitutivo 22 giugno 1956, e relativo statuto dell'Istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960; Visti, per la provincia di Potenza: - l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, modificativo del contratto collettivo integrativo provinciale 1 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno - F.E.N.E.A.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -; - l'atto costitutivo 10 settembre 1959, e relativo statuto, della Cassa edile, allegato al predetto accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959; Visti, per il comune di Rimini e circondario: - il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili di Rimini e Circondario e il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini - F.E.N.E.A. -; - l'atto costitutivo 2 aprile 1960, e relativo statuto, per la Cassa edile, allegato al predetto contratto integrativo 2 aprile 1960; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Arezzo, in data 30 luglio 1961, n. 5 della provincia di Chieti, in data 10 settembre 1961, n. 39 e 44 della provincia di Modena, in data 8 giugno e 20 luglio 1961, n. 4 della provincia di Potenza, in data 28 febbraio 1961, n. 34 della provincia di Forlì, in data 31 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960; - per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960; l'atto costitutivo 22 giugno 1956, e relativo statuto, dell'Istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960; - per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959; l'atto costitutivo 10 settembre 1959, e relativo statuto, concernente la Cassa edile, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959; - per il comune di Rimini e circondario, il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960; l'atto costitutivo 2 aprile 1960, e relativo statuto, per la Cassa edile, allegato al suddetto contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Chieti, Modena, Potenza e del comune di Rimini e circondario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 41. - VILLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 7-12 novembre 1974,n. 258 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974, n. 296)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;863#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario. — Testo vigente | Portale Normativo