Art. 1
In vigore dal 5 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visti, per il comune di Novate Mezzola:
l'accordo collettivo 10 agosto 1951, sulle tariffe di cottimo per i lavoratori addetti alla produzione dei masselli e dei cordoni nelle cave, stipulato tra l'Unione Industriali Valtellinesi - Sindacato Marmi e Pietre - e la Camera Confederale del Lavoro l'Unione Sindacale Provinciale;
l'accordo collettivo 22 ottobre 1953, a chiarimento dell'art. 4 dell'accordo 10 agosto 1951, stipulato tra le medesime parti di cui allo stesso accordo 10 agosto 1951;
l'accordo collettivo 20 ottobre 1955, per la determinazione della retribuzione oraria per i dipendenti a cottimo delle aziende esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave, stipulato tra l'Unione Industriali Valtellinesi - Sezioni Marini e Pietre - e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista da pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Sondrio, in data 28 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne h accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il comune di Novati Mezzola, l'accordo collettivo 10 agosto 1951, relative alle tariffe di cottimo per i lavoratori addetti alla produzione dei masselli e dei cordoni nelle cave, l'accordo collettivo 22 ottobre 1953 a chiarimento dell'art. 4 del predetto accordo 10 agosto 1951, l'accordo Collettivo 20 ottobre 1955, relativo ala determinazione della retribuzione oraria, per i dipendenti a cottimo delle aziende esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a cottimo dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei masselli e dei cordoni e dalle imprese esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave del comune di Novate Mezzola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;853#art-1