Art. 1

In vigore dal 5 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 14 settembre 1954, per i dipendenti dai laboratori odontotecnici, stipulato tra il Sindacato Titolari Laboratori Odontotecnici e il Sindacato Dipendenti Laboratori Odontotecnici e il Sindacato Provinciale Ospedalieri Camera del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 14 settembre 1954, relativo ai dipendenti dai laboratori odontotecnici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dai laboratori odontotecnici della provincia di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 52. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dai laboratori odontotecnici della provincia di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo