Art. 1
In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo 23 novembre 1954, relativo all'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione;
Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione, stipulato tra la Sezione Industriali Mugnai, la Sezione Industriali Pastificatori e il Sindacato Mugnai e Pastai - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Pastifici C.I.S.N.A.L. -;
Visto per la provincia di Agrigento:
- il contratto collettivo 16 settembre 1952, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della macinazione e della pastificazione, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Mugnai e Pastai e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Arte Bianca - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 13 agosto 1956, e relativa tabella, per il rinnovo del predetto contratto collettivo 16 settembre 1952 e la determinazione dei minimi di retribuzione per gli operai dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Mugnai e Pastai e il Sindacato Provinciale Arte Bianca - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale degli Alimentaristi - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 11 gennaio 1958, relativo alla proroga, con modifiche del contratto collettivo 16 settembre 1952 per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione, stipulato tra le medesimi parti di cui al predetto accordo collettivo 13 agosto 1956.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, n. 4 della provincia di Agrigento, in data 30 maggio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione;
- per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo 16 settembre 1952, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della macinazione e della pastificazione, l'accordo collettivo 13 agosto 1956, relativo al rinnovo del predetto contratto collettivo 16 settembre 1952 e alla determinazione dei minimi di retribuzione per gli operai dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici, l'accordo collettivo 11 gennaio 1958, relative alla proroga con modifiche del contratto collettivo 16 settembre 1952 per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della pastificazione delle province di Palermo e Agrigento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 79. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;847#art-1