Art. 1
In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per Civita Castellana, il contratto collettivo 21 dicembre 1956, sull'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della ceramica, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Ceramisti ed Affini, l'Unione Sindacale Provinciale, il Sindacato Provinciale Lavoratori Abrasivi, Vetro Ceramica ed Affini;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7, della provincia di Viterbo, in data 30 giugno 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per Civita Castellana, il contratto collettivo 21 dicembre 1956, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della ceramica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ceramiste di Civita Castellana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;846#art-1