Art. 1
In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia, di Vicenza, il contratto collettivo 7 giugno 1960, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato tra l'Associazione Artigiani - Categoria Ceramisti - e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10, della provincia di Vicenza, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale è stato stipulato, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 7 giugno 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 90. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;845#art-1