Art. 1

In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia, di Vicenza, il contratto collettivo 7 giugno 1960, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato tra l'Associazione Artigiani - Categoria Ceramisti - e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10, della provincia di Vicenza, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale è stato stipulato, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 7 giugno 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 90. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;845#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo