Art. 1

In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recanti e modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951, per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali; Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956 modificativi del predetto contratto 17 luglio 1951; Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1960, stipulato tra il Sindacato Provinciale Distributori Specialita Medicinali e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. - la F.I.L.C.A.M.S. - C.G.I.L., la U.I.D.A.C.A. - U.I.L. -, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Dipendenti da Distributori Specialità Medicinali - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 33 della provincia di Genova, in data 20 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1960, relativo al personale dipendente dalle aziende distributrici di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese distributrici di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 89. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;844#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese distributrici di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali della provincia di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo