Art. 1
In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1327, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, relativo agli addetti allo sgombero e alla spalatura della neve, stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capimastri ed Affini, l'Ufficio Tecnico del Comune di Cremona e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno - Edili ed Affini - Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, relativo agli addetti allo sgombero e alla spalatura della neve, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lo sgombero e la spalatura della neve della provincia di Cremona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1952
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il guardasigilli: BOSCO
Registrato alla corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del governo, registro n. 150, foglio n. 87. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;843#art-1