Art. 1

In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo di lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti l'accordo collettivo nazionale 18 luglio 1960 per la disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro nei settori dello sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche, del doppiaggio e del noleggio cinematografico e della produzione cinematografica, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed affini - A.N.I.C.A. - e la Federazione italiana Lavoratori Spettacolo - F.I.L.S. - la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo - F.U.L.S. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - F.I.A.L.S. -, ed i relativi allegati; per il settore dello sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche: - il contratto collettivo nazionale 1 dicembre 1947 e 13 luglio 1948 per gli operai e per gli impiegati; - l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1949 per la corresponsione di una indennità integrativa agli operai; - l'accordo collettivo 28 febbraio 1951 per la sostituzione della festività del Santo Patrono della Città di Roma; - l'accordo interconfederale 28 marzo 1956 e relative tabelle, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti impiegati ed operai; per il settore del doppiaggio cinematografico: - il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1949 per gli impiegati e gli operai; - l'accordo collettivo nazionale 1 dicembre 1951 per l'attribuzione della qualifica impiegatizia ad alcune categorie di operai; - l'accordo interconfederale 5 luglio 1955, e relative tabelle, concernente il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni; per il settore del noleggio cinematografico: - il contratto collettivo nazionale 1 luglio 1948 per gli impiegati; - il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1948 per gli operai; - l'accordo collettivo nazionale 15 maggio 1959, e relative tabelle, per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali 1 luglio 1948 per gli impiegati e 1 ottobre 1948 per gli operai; per il settore decida produzione cinematografica: - il contratto collettivo nazionale 1 luglio 1948 per gli impiegati; - l'accordo collettivo nazionale 30 settembre 1948 per l'estensione agli impiegati dipendenti dalle case di produzione e dagli stabilimenti cinematografici (teatri di posa) del contratto collettivo nazionale 1 luglio 1948 per gli impiegati dipendenti dalle case di importazione e di noleggio films; - l'accordo collettivo nazionale 16 febbraio 1950 per l'attribuzione agli impiegati dipendenti dalle case di produzione e dagli stabilimenti cinematografici (teatri di posa) dell'assegno di produzione; - l'accordo collettivo 18 novembre 1957 per la sostituzione della festività del Santo Patrono della città di Roma; - il contratto collettivo nazionale 15 marzo 1958, e relativa tabella, per le maestranze addette alle troupes dipendenti da case di produzione cinematografica; - l'accordo collettivo nazionale 10 luglio 1959, e relative tabelle, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 1 luglio 1948, esteso agli impiegati dipendenti da case di produzione films e da aziende che gestiscono teatri di posa con accordo 30 settembre 1948; - il contratto collettivo nazionale 15 febbraio 1960, relativa tabella, per il personale operaio (maestranze) addetto ai teatri di posa; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 214, in data 15 novembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati, presso il Ministero del lavoro e della presidenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 18 luglio 1960 sono regolati da norme giuridiche e uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dei contratti e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili, nell'ambito delle rispettive discipline nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche, di doppiaggio, di noleggio cinematografico e di produzione cinematografica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 52. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;841#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche, di doppiaggio, di noleggio cinematografico e di produzione cinematografica. — Testo vigente | Portale Normativo