Art. 1
In vigore dal 3 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Latina:
- l'accordo collettivo integrativo 28 dicembre 1956, stipulato tra, l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 30 settembre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto accordo 28 dicembre 1956; al quale ha aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L..
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Latina, in data 16 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Latina l'accordo collettivo integrativo 28 dicembre 1956, per il personale dipendente da aziende commerciali ed il relativo accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con essa compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti: dalle imprese commerciali indicate negli accordi di cui al primo comma, per la provincia di Latina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;834#art-1