Art. 1

In vigore dal 3 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 10 agosto 1945, relativo all'indennità di contingenza ed al trattamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra la Federazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Venezia, in data 20 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 10 agosto 1945, relativo all'indennità di contingenza ed al trattamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento della provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 8. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;833#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento della provincia di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo